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Home / LE GUIDE DI BLOGLAVORO / 01. LA RIFORMA BIAGI

01. LA RIFORMA BIAGI


Il decreto attuativo della riforma Biagi ha introdotto considerevoli modifiche per quanto riguarda le varie tipologie dei contratti di lavoro. Questo per agevolare la regolamentazione e creare maggiore occupazione di qualità nel mercato del lavoro. In particolare i cambiamenti attuati hanno toccato i contratti di apprendistato, tirocinio, inserimento, part time ed introdotto nuove tipologie contrattuali finalizzate ad incrementare l’occupabilità, permettendo a molti lavoratori l’ingresso o il ritorno nel mondo del lavoro.

LA BORSA LAVORO

La riforma Biagi ha inoltre istituito “la Borsa continua nazionale del lavoro”, una rete telematica dei servizi pubblici e privati destinata a contenere numerose domande e offerte di lavoro a livello nazionale e regionale. Uno strumento che ha lo scopo di agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. I lavoratori possono inserire i propri curricula e consultare le offerte, mentre i datori potranno analizzare i dati di chi è disponibile al lavoro

La prima porta di ingresso alla rete dei servizi è stata istituita dalla Regione Lombardia con l’avvio di Borsa Lavoro Lombardia (http://www.borsalavorolombardia.net). Per informarsi sull’attivazione nella propria regione, è necessario rivolgersi al Centro per l’Impiego della provincia.

LE TIPOLOGIE DI CONTRATTO INTRODOTTE E MODIFICATE DALLA RIFORMA

  • IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO E’ un accordo di carattere formativo che implica una forma scritta e che deve indicare la prestazione che dovrà svolgere l’apprendista. Inoltre prevede la stesura di un piano formativo e della qualifica che conseguirà al termine del rapporto di lavoro. Possono beneficiare dell’apprendistato di formazione i giovani che vanno dai 15 ai 18 anni e la durata del contratto non può superare i tre anni; da due a sei anni invece per l’apprendistato professionalizzante diretto a giovani dai 18 ai 29 anni.
  • IL CONTRATTO DI INSERIMENTO Sostituisce l’ormai datato contratto di formazione e lavoro, rimasto in vigore solo per il settore della Pubblica Amministrazione. Come per il contratto di apprendistato, c’è la necessità di una forma scritta e di un’indicazione precisa del progetto individuale di inserimento. I soggetti destinatari sono: le persone di età compresa tra i 18 e i 29 anni ; i disoccupati di lunga durata tra i 29 e i 32 anni ; i lavoratori con più di 50 anni senza lavoro ; le persone che vogliono ricominciare a lavorare dopo un’inattività di due anni ; donne di qualsiasi età che risiedano in regioni dove il tasso di disoccupazione arriva al 20% ; uomini di qualsiasi età affette da handicap fisici, mentali o psichici.Il contratto di inserimento prevede una durata che va da 9 a 18 mesi complessivi, fino a 36 mesi per i portatori di handicap.
  • IL LAVORO PART TIME La riforma ha anche rivisitato il lavoro part time; le principali novità:A) il datore di lavoro può richiedere, al lavoratore part-time orizzontale, anche a tempo determinato, l’effettuazione di ore supplementari (il consenso del lavoratore è necessario solo se manca la relativa regolamentazione contrattuale);B) il datore di lavoro può richiedere, al lavoratore part-time verticale o misto, anche a tempo determinato, l’effettuazione di straordinario.
  • IL LAVORO A PROGETTO Con la Riforma Biagi il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) viene sostituito dal lavoro a progetto. La collaborazione dovrà essere riconducibile ad uno o più progetti (a un programma di lavoro o a fasi di un programma di lavoro) determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato.
  • IL CONTRATTO DI TIROCINIO ESTIVO Mira ad agevolare gli studenti nella scelta professionale e a permettere loro di orientarsi meglio nel mondo del lavoro. La durata non supera i 3 mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell’anno accademico e/o scolastico e l’inizio di quello successivo. Come per la formula stage l’azienda che ospita il tirocinante non ha l’obbligo di pagare il lavoratore, nel caso invece volesse non può superare il compenso economico di 600 euro. O semplicemente “job sharing” prevede l´assunzione in solido da parte di due o più lavoratori dell´esecuzione di un´unica ed prestazione lavorativa. Ogni lavoratore è comunque direttamente e personalmente responsabile dell’adempimento dell’intera prestazione lavorativa. Il salario o lo stipendio è rapportato alle ore lavorate.
  • IL LAVORO IN AFFITTO E’ una tipologia contrattuale attualmente già utilizzata dalle agenzie interinali ma con questo nuovo decreto legislativo il contratto di “somministrazione di lavoro” detto anche “staff leasing” può essere utilizzato sia a termine sia a tempo indeterminato ed esteso anche per i lavori tipo le attività di marketing, la gestione dei call centers, la consulenza informatica e quella direzionale, l´assistenza e la cura alla persona, la gestione delle biblioteche, la vigilanza ed il facchinaggio.
  • IL LAVORO OCCASIONALE ED ACCESSORIO Gestito attraverso appositi voucher prepagati che saranno acquistati dalle famiglie direttamente presso le agenzie del lavoro. Con tale fattispecie contrattuale potranno essere regolamentate attività lavorative quali baby sitter, badanti, ripetizioni ecc. Grazie alla riforma alcune categorie di lavoratori (casalinghe, disoccupati, studenti) potranno svolgere piccoli lavori occasionali e ricevere dalle aziende o dalle famiglie un buono orario “prepagato” che comprende sia la retribuzione sia la previdenza e l’assicurazione contro gli infortuni.
  • IL LAVORO A CHIAMATA Detto anche “job on call” o “intermittente”: il lavoratore rende la propria disponibilità a prestare lavoro nell’arco di un tempo predefinito anche se l´azienda può limitarsi ad utilizzarlo in funzione del soddisfacimento delle esigenze produttive con un preavviso di 48 ore. E´ prevista un´”indennità di disponibilità”.

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