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Home / LE GUIDE DI BLOGLAVORO / 10. LA PARTITA IVA / c) Adempimenti e moduli

c) Adempimenti e moduli


Gli adempimenti relativi alle operazioni in regime IVA si possono riassumere in: – Emissione di Fattura – Registrazione, – Detrazione, – Liquidazione, versamento e dichiarazione periodica dell’IVA – Dichiarazione annuale dell’IVA con il Modello UNICO o Separata

Emissione di Fattura

Generalmente, per ogni operazione soggetta ad IVA, si deve emettere la fattura. Solo per alcune attività, ad esempio per i commercianti al minuto o per particolari operazioni elencate dalla legge è prevista l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. La fattura viene emessa in due esemplari, uno dei quali è consegnato al cliente, e come potete vedere scaricando il fac simile che deve contenere: – la partita IVA e il codice fiscale di chi emette la fattura – la data di emissione e il numero progressivo della fattura – la ditta, la denominazione o la ragione sociale di chi emette la fattura e del cliente
– la residenza o il domicilio dell’emittente e del cliente – la natura, la quantità e la qualità dei beni, ognuno con la sua aliquota – i corrispettivi – l’aliquota IVA applicata – l’ammontare dell’IVA distinta per aliquota

Registrazione
Tutti i contribuenti Iva devono annotare tutte le fatture emesse, i corrispettivi, le fatture ricevute e le bolle doganali su appositi registri cioè il registro delle fatture emesse, il registro dei corrispettivi e il registro delle fatture di acquisto. Tutti questi registri prima di essere utilizzati devono essere numerati e bollati, cioè vidimati,: Ufficio IVA, o l’Ufficio Registro, o la Camera commercio, notaio. Al posto dei tre registri può essere tenuto un unico registro vidimato, ma anche in questo caso vanno tenuti i tre singoli registri non vidimati.

Detrazione
Tutti i titolari di partita Iva posso portare in detrazione l’Iva pagata sulle operazioni soggette ad imposta, sulle operazioni non imponibili e su alcune operazioni escluse, può essere portata in detrazione. Non è invece detraibile l’IVA relativa ad acquisti di beni e servizi che riguardano operazioni esenti o che riguardano particolari beni come auto a meno che l’auto non sia l’oggetto dell’attività d’impresa come nel caso di un concessionario, o non sia indispensabile all’attività come nel caso di un tassista, beni di lusso come pellicce, tappeti e spumanti, alimenti, bevande e prestazioni alberghiere; è detraibile al 50% l’IVA relativa ai cellulari

La liquidazione, il versamento e la dichiarazione periodica dell’IVA

La liquidazione dell’IVA è il calcolo della differenza tra l’Iva da pagare sulle vendite di beni e servizi e l’Iva ammessa in detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi, il tutto calcolato sulle operazioni effettuate nel mese o nel trimestre precedente a seconda che l’obbligo della liquidazione sia mensile o trimestrale. Il calcolo avviene in questo modo: Le scadenze delle liquidazioni possono essere mensili o trimestrali. Quelle mensili devono avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento (ad esempio per gennaio la liquidazione andrà effettuata entro il 15 febbraio). Le liquidazioni trimestrali entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento (ad esempio per la liquidazione relativa al periodo gennaio/marzo, il termine è il giorno 15 maggio). La liquidazione, di norma, deve avvenire mensilmente, tuttavia alcuni contribuenti, i cosiddetti “contribuenti minori”, possono scegliere la liquidazione trimestrale, pagando in questo caso un interesse dell’1,5% sull’IVA da versare. Sono contribuenti minori le imprese che esercitano attività di servizi e gli artisti e i professionisti con un volume fino a 180 mila euro circa e le altre imprese con un volume d’affari nell’anno precedente fino a un miliardo di lire. Oltre alla liquidazione periodica, tutti i contribuenti devono presentare anche delle dichiarazioni periodiche che riassumono i dati relativi alla liquidazione dell’IVA. I contribuenti tenuti alla liquidazione mensile entro il mese successivo a quello di riferimento (ad esempio un contribuente tenuto alla liquidazione IVA del mese di marzo entro il 15 aprile, dovrà presentare la dichiarazione periodica entro il 30 aprile). I contribuenti tenuti alla liquidazione trimestrale entro il secondo mese successivo al mese di riferimento (se ad esempio il termine per il versamento dell’IVA relativa al primo trimestre è il 16 maggio, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 maggio). Sono esclusi dalle dichiarazioni periodiche le imprese individuali e i professionisti con un volume d’affari fino a L.50 milioni. In questo caso sono solo tenuti alla liquidazione e versamento dell’IVA dovuta.

Dichiarazione Unificata
Tutti i soggetti IVA presentano ogni anno il Modello UNICO unificato, cioè una dichiarazione unica che comprende la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione IVA e la dichiarazione (Modello 770) dei sostituti di imposta (datori di lavoro che effettuano trattenute). I contribuenti che hanno effettuato ritenute alla fonte nei confronti di più di 20 persone devono escludere il modello 770 dalla dichiarazione unificata. I contribuenti che non hanno effettuato operazioni IVA, ad esempio nel caso di una partita Iva aperta ma inattiva, devono compilare anche la sezione relativa all’Iva del modello UNICO.

Dichiarazione Separata

I soggetti IVA, il cui periodo d’imposta non chiude il 31 dicembre, (le società di capitali e gli enti soggetti ad IRPEG), ma in un’altra data, non possono presentare la dichiarazione unificata e devono invece presentare una dichiarazione IVA separata. Questi contribuenti non tenuti alla dichiarazione unificata, devono presentare entro il 31 maggio la dichiarazione IVA relativa all’anno precedente. La dichiarazione annuale è una sorta di riepilogo delle operazioni IVA dell’anno precedente, per le quali è già avvenuta periodicamente (ogni mese o ogni tre mesi) la liquidazione e il versamento. Sono esonerati dalla dichiarazione annuale IVA alcune categorie di contribuenti come: o gli agricoltori in regime di esonero o i soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti, come ad esempio i medici o associazioni sportive dilettantistiche e associazioni senza fine di lucro

Versamenti
I versamenti che siamo tenuti ad effettuare in base alle liquidazioni periodiche, all’acconto e alla dichiarazione annuale vanno eseguiti utilizzando il modello F24, che è disponibile presso qualunque banca o ufficio postale assieme alla guida per la sua compilazione Se il nostro debito IVA, risultante dalla liquidazione, (non deve trattarsi del debito della dichiarazione annuale), non supera L.50.000, non dobbiamo pagarlo, lo riporteremo nelle liquidazioni successive. Il saldo annuale dell’IVA va versato in unica soluzione entro il 15 marzo di ciascun anno. Puoi scaricare direttamente da qui il modello per i versamenti e la guida alla compilazione.

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