Si può parlare di prestazioni d’opera (chiamate anche consulenze professionali) quando una persona, dietro corrispettivo, si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Dopo l’approvazione del decreto attuativo della legge 30/2003, (cosiddetta Legge Biagi) i prestatori d’opera devono necessariamente essere in possesso di partita Iva individuale. Prima dell’approvazione del decreto attuativo spesso vi era una sovrapposizione tra collaborazioni coordinate e continuative e prestazioni d’opera.
Nel settore privato, invece, è possibile instaurare un contratto di prestazione d’opera senza partita Iva solo se la modalità di lavoro è riconducibile al contratto a progetto. Nel settore pubblico, e per alcune categorie di lavoratori (pensionati di vecchiaia, professionisti, sportivi), non è prevista la partiva Iva soltanto per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Non esistono contratti, accordi o normative nazionali che disciplinano la prestazione d’opera, fatti salvi i riferimenti generali del codice civile in materia. Quindi i singoli lavoratori risentono della dispartità del rapporto di forza con il committente.
Le consulenze professionali, dal punto di vista normativo, sono definite prestazioni d’opera e fanno riferimento agli articoli dal 2222 al 2228 del codice civile e, se si tratta di prestazioni d’opera intellettuali, agli articoli 2229-2230 e seguenti sempre del codice civile.
Una volta definita la prestazione d’opera o la consulenza, sebbene non sia obbligatoria la forma scritta, generalmente si procede alla compilazione di un “Ordine di lavoro o contratto di prestazione d’opera” scritto e firmato dalle parti.
Questo documento, poiché è l’unico oggetto di riferimento in un eventuale contenzioso, è bene che comprenda la descrizione sufficientemente dettagliata dell’opera o del servizio richiesti; i tempi di consegna da parte del committente dei materiali necessari alla progettazione e/o realizzazione; i tempi di consegna del lavoratore; il prezzo pattuito; i tempi di pagamento; la data e le modalità di recesso.
In caso di tardivo o mancato pagamento è possibile per il lavoratore il ricorso alle vie legali che seguono la procedura di una normale causa civile, con quel che ne consegue in costi e tempi. Perciò è bene che l’ordine di lavoro preveda una penale per il ritardato pagamento