Costi ridotti per le aziende che assumono e più possibilità per i giovani alla prima esperienza lavorativa
Il contratto di formazione lavoro (C.F.L.) rimane a tutt’oggi in Italia uno di più agili strumenti legislativi che favoriscono l’inserimento nel mondo del lavoro di centinaia di migliaia di giovani. Si tratta di un tipo di vincolo a tempo determinato, non rinnovabile, che può durare al massimo 24 mesi.
A partire dal 1984, il testo del contratto ha ricevuto una serie di sostanziosi emendamenti volti a renderlo sempre più applicabile da parte delle aziende nel reclutamento di nuovo personale. In particolare, alle aziende che fanno ricorso al C.F.L. per l’assunzione di nuovo personale, la legge garantisce una serie di incentivi consistenti in sgravi fiscali (riduzioni sulle aliquote dei contributi previdenziali che vanno dal 25 al 50%) miranti a valorizzare lo sforzo profuso dal datore di lavoro nella formazione dei neoassunti.
I requisiti per aziende che possono avvalersi del C.F.L.
Questa formula contrattuale è utilizzabile da tutte quelle aziende (enti pubblici, imprese private, consorzi o cooperative) che, nel periodo compreso nei 12 mesi precedenti al momento stesso in cui lo applicano nel reclutamento di nuovo personale, dimostrino di non avere in corso riduzioni di personale. Rappresenta un’eccezione il fatto che le nuove assunzioni attraverso C.F.L. si riferiscano a figure professionali differenti da quelle messe precedentemente in mobilità dall’impresa. Inoltre il C.F.L. risulta particolarmente adatto alle nuove assunzioni di tutti quei datori di lavoro iscritti agli albi professionali, incoraggiati ad adottare questo tipo di assunzione da parte dei rispettivi Ordini. Rientrano nel novero delle imprese che possono far ricorso al C.F.L. anche le associazioni professionali, sportive, a sfondo socio-culturale e le fondazioni.
Un’ulteriore opportunità di essere assunti per i giovani dai 16 ai 32 anni
Fanno parte della categoria di lavoratori reclutabili dalle imprese mediante C.F.L. i giovani di età compresa fra 16 e 32 anni. Unica eccezione nel nostro Paese è rappresentata dal Mezzogiorno, dove le Commissioni Regionali per l’Impiego (C.R.I.) hanno la facoltà di elevare a loro discrezione l’età massima per l’assunzione come C.F.L. Nel caso in cui un’impresa del Sud, in concomitanza con la scadenza di un C.F.L., decida di trasformarlo in un contratto a tempo indeterminato, potrà per legge godere di un prolungamento degli sgravi fiscali d’incentivo previsti dal C.F.L. per altri 12 mesi.
Per ulteriori chiarimenti forniti in merito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: http://www.minlavoro.it/Circolari/nC_rl22062000.htm
Fonte: CliccaLavoro.it