RIFORMA DEL LAVORO: ECCO I PRINCIPALI CAMBIAMENTI, DALL’ASPETTATIVA PER I DIPENDENTI PUBBLICI AL LAVORO A 15 ANNI, ALLA RIFORMA DEL PART-TIME, ALLE DELEGHE PER ASPETTATIVE, CONGEDI E PERMESSI
March 8th, 2010
Su una rielaborazione dell’ottima guida alla riforma del lavoro pubblicata dal Sole 24 Ore, riforma convertita in legge il 3 marzo dalla Camera, riassumiamo di seguito in ordine di articolo i principali cambiamenti portati dalla riforma.
Lavori usuranti (articolo 1). Delega per la revisione della disciplina pensionistica dei soggetti che svolgono lavori usuranti. La delega deve essere esercitata entro 3 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento. In pratica, vengono riaperti i termini della precedente disciplina di delega (non esercitata) in materia. Lo scopo è quello di permettere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008, di andare in pensione con un requisito anagrafico ridotto di 3 anni, fermi restando un limite minimo pari a 57 anni di età, il requisito di anzianità contributiva pari a 35 anni e la disciplina relativa alla decorrenza del pensionamento (cosiddette “finestre”). Previsto un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici (in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda), qualora, nell’ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio, emergano scostamenti tra il numero di domande accolte e la copertura finanziaria a disposizione.
Riorganizzazione di enti vigilati dal ministero del Welfare (articolo 2). Delega al Governo per la riorganizzazione di alcuni enti o società vigilati dal Welfare e per la ridefinizione del rapporto di controllo del dicastero di Via Veneto. La delega dovrà essere esercitata entro un anno. L’intervento riguarda, in particolare, l’Istituto superiore di sanità, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, la Croce rossa italiana, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, l’Agenzia italiana del farmaco, l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, l’Istituto per gli affari sociali e Italia Lavoro Spa. Viene demandato a regolamenti governativi il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti, con legge o con regolamento, nell’amministrazione centrale della salute.
Commissione di vigilanza sul doping (articolo 3). Sarà composta da 16 membri, di comprovata esperienza professionale, dieci dei quali nominati da Palazzo Chigi.
Lotta al lavoro sommerso (articolo 4). Novità in materia di sanzioni relative all’impiego di lavoro irregolare. La novella si riferisce all’impiego, da parte di datori privati, di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, anziché all’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. Le nuove norme non si applicano nel caso di lavoro domestico. Negli altri casi di lavoro “sommerso”, oltre alle sanzioni previste, si applica anche una sanzione amministrativa fino a 12mila euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo della sanzione è fino a 8mila euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento. Tutte queste sanzioni non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione. Si prevede, infine, che nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro. Continua »










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